La determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rappresenta il principale strumento con cui lo Stato valuta la condizione economica delle famiglie italiane per assegnare prestazioni sociali e agevolazioni. Comprendere esattamente quali redditi familiari vengono considerati e quali no è essenziale per evitare errori nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e per accedere con consapevolezza a bonus, agevolazioni e servizi di welfare.
Redditi conteggiati nell’ISEE: cosa si intende e quali voci rientrano
Il fulcro del calcolo ISEE è rappresentato dal reddito complessivo del nucleo familiare sommato a una parte del patrimonio mobiliare e immobiliare. L’ISEE non fotografa solo la somma delle entrate annuali, ma l’intera “ricchezza disponibile” del nucleo, per garantire una distribuzione più equilibrata delle risorse pubbliche. Nel dettaglio, i principali redditi conteggiati sono:
- Redditi da lavoro dipendente e autonomo, salari e stipendi percepiti da tutti i componenti che fanno parte della famiglia anagrafica.
- Pensioni erogate a qualsiasi titolo (inclusi trattamenti di invalidità, reversibilità, assegni sociali).
- Redditi da impresa e da attività professionali o commerciali.
- Redditi da terreni e fabbricati, incluse le quote di rendita catastale (sia sulla prima che sulle altre eventuali abitazioni).
- Redditi figurativi di patrimoni mobiliari come depositi bancari, titoli di Stato, azioni, quote di fondi comuni e prodotti finanziari in generale.
- Redditi derivanti da rapporti finanziari, polizze assicurative, conti correnti postali e bancari, ecc.
- Assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge in seguito a separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio.
- Somme esenti da imposizione fiscale (come alcune indennità percepite a titolo di assegni per il nucleo familiare, “Carte acquisti”, bonus bebè, ecc.) che, secondo la normativa vigente, devono comunque essere dichiarate e conteggiate nel calcolo ISEE, anche se non figurano nella normale dichiarazione dei redditi.
Questi dati vengono acquisiti in parte dagli archivi di INPS e Agenzia delle Entrate e in parte dichiarati dall’interessato nella DSU; nei casi dubbi la situazione va autocertificata dal dichiarante. L’anno di riferimento, salvo alcune eccezioni, è quello di due anni precedenti la presentazione della DSU, ma alcune prestazioni possono richiedere informazioni più aggiornate.
I redditi esclusi dal calcolo ISEE: cosa non va dichiarato
Non tutti gli introiti o le proprietà materialmente possedute sono rilevanti ai fini dell’ISEE: alcuni redditi, patrimoni o beni sono del tutto esclusi dal conteggio oppure dichiarati solo in parte. È importante conoscere tali eccezioni per evitare di sovrastimare il proprio valore ISEE e, quindi, rischiare di perdere agevolazioni cui si avrebbe diritto.
Redditi esclusi e redditi soggetti a franchigia o parzializzazione
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, e analoghe indennità per minori con handicap o disabili: queste, pur essendo erogazioni pubbliche, non concorrono alla formazione dell’ISEE grazie a previsioni esplicite della normativa vigente.
- Pensioni di guerra, assegni di invalidità civile assoluta o parziale, pensioni e indennità INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale: solitamente sono esclusi o conteggiati solo in parte.
- Borse di studio non superiori a specifici importi.
- Rendite INAIL in determinate condizioni.
- Beni strumentali all’attività agricola (come capanni, ripostigli per attrezzi, ecc.).
Anche alcune voci di patrimonio mobiliare e immobiliare godono di franchigie o esclusioni:
- Prima casa di residenza: pur essendo indicata fra i beni immobiliari, gode di una franchigia di 52.500 euro che può arrivare fino a 100.000 euro se nel nucleo è presente una persona con disabilità grave.
- Nuda proprietà di immobili: la sola nuda proprietà, laddove il dichiarante non ne tragga beneficio economico, è esclusa dalla valorizzazione.
- Fabbricati inagibili o diroccati: se regolarmente registrati come tali, vengono esclusi dal computo patrimoniale.
- Alloggi in cooperativa a proprietà indivisa: se l’intestatario è semplice socio, tale valore non va inserito.
- Opere d’arte, gioielli, lingotti d’oro, scooter e ciclomotori di cilindrata inferiore a 250 cc, apparecchi elettronici di consumo (tv, pc, telefoni).
- Impianti fotovoltaici inferiori a 3 kW o con una superficie inferiore a 150 mq.
Non è necessario inserire nel patrimonio mobiliare quanto non esplicitamente richiesto dalla normativa di riferimento (art. 5 del DPCM 159/2013). Così, per esempio, le automobili o i veicoli non vanno segnalati, a differenza di quanto accade per altri indicatori patrimoniali.
Il calcolo dell’ISEE: meccanismo e parametri in dettaglio
La modalità di calcolo dell’indicatore è sintetizzata nella seguente formula:
ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
ISEE = ISE / p
dove:
- R indica il reddito complessivo del nucleo familiare, sommando tutte le voci descritte sopra (inclusi i redditi fiscalmente esenti, ove previsti dalle norme).
- PM è il patrimonio mobiliare (valore complessivo dei conti, titoli, depositi, ecc., dopo deduzione delle franchigie e l’esclusione dei beni sopra indicati).
- PI è il patrimonio immobiliare, che comprende tutti gli immobili detenuti in Italia e all’estero, sempre considerando le specifiche franchigie, esclusioni e condizioni particolari.
- p è il parametro della scala di equivalenza, legato al numero dei membri del nucleo ed eventuali condizioni di fragilità (disabilità, presenza di minori, ecc.), secondo schemi fissati dalla normativa. La scala di equivalenza serve a rendere il valore “comparabile” tra famiglie di diversa composizione, tenendo conto delle loro differenti necessità di spesa.
Questo metodo punta a una fotografia più oggettiva della disponibilità economica, rafforzando l’equità dell’accesso ai servizi pubblici. Va inoltre ricordato che all’ISEE puro possono essere aggiunti o sottratti elementi specifici per particolari prestazioni: ad esempio, l’ISEE Università o l’ISEE per minori prevedono franchigie e integrazioni ulteriori.
La differenza tra reddito familiare e ISEE nei servizi al cittadino
Un errore frequente è confondere il reddito familiare complessivo con il valore ISEE. Il primo si limita ad aggregare le entrate correnti (stipendi, pensioni, affitti, rendite), mentre il secondo prende in considerazione anche patrimoni, caratteristiche della famiglia e detrazioni specifiche per calcolare la reale disponibilità economica per il sostegno pubblico. Così può accadere che due nuclei con uguale reddito ma patrimoni molto diversi abbiano ISEE profondamente differenti, proprio perché questo indicatore trasla la nozione di “ricchezza” su basi più aderenti alla realtà italiana e alle logiche della welfare state.
L’ISEE, di conseguenza, è adottato dalla Pubblica Amministrazione come riferimento imprescindibile per:
- Agevolazioni nelle mense scolastiche;
- Sconti su trasporti pubblici;
- Diritto allo studio universitario e borse studio studentesche;
- Bonus affitti e contributi abitativi;
- Bonus bollette e altre prestazioni sociali a favore delle famiglie in difficoltà.
Acquisire una compiuta consapevolezza delle regole ISEE, dei redditi conteggiati e di quelli esclusi, è decisivo per una corretta fruizione del sistema di welfare e, allo stesso tempo, permette una pianificazione economica famigliare più informata e serena.